E’ dell’anno scorso la vicenda relativa alle fatture del gas che ha coinvolto milioni di utenti, e che ad oggi è approdata presso l’Antitrust, organo di regolazione della concorrenza, dei consumatori e del mercato.
Gli aumenti unilaterali dei costi e le modifiche generali delle condizioni di contratto sono pratiche in uso, a certe condizioni, da tutti gli operatori di energia e telefonia. Il presupposto però per queste operazioni è sempre quello di garantire un adeguato "diritto di difesa" all'utente coinvolto. In primo luogo, la comunicazione deve essere chiara, sempre, e riportare il tipo di aumento e la data certa da cui l'aumento medesimo viene applicato; in secondo luogo, all'utente deve essere chiaramente comunicato il diritto di recesso, anche entro un termine breve, laddove ritenga di non voler aderire alle nuove condizioni generali di contratto. Ecco, se da una parte dunque non sono vietate pratiche, dall'altra parte l'equilibrio contrattuale viene ripristinato consentendo all'utente un adeguato diritto di recesso, senza costi e senza alcuna penale per recesso anticipato.
Ma nel caso che andiamo ad affrontare, diversi erano i presupporti di partenza.
La vicenda nasce nel 2022 in piena crisi energetica, a fronte di aumenti del costo dell'energia da parte dei fornitori, da cui derivarono aumenti anche per l'utente in fattura. Al fine di tutelare il cliente finale, fu emanato con l’art. 3 del “Decreto Aiuti bis” (d.l. 115/2022), il Governo introdusse il divieto di effettuare aumenti unilaterali dei prezzi per la fornitura di energia elettrica e gas, a partire dal 10 agosto 2022 fino al 30 giugno 2023. Veniva dunque imposta ai venditori di energia la la sospensione dell'efficacia di eventuali clausole contrattuali che permettessero alle stesse di procedere a modifiche unilaterali delle condizioni generali di contratto, solitamente invece consentite alle condizioni di cui si diceva poc'anzi. In particolare, veniva impedita modifica con riferimento alla definizione del prezzo. Inoltre, il d.l. considera come inefficaci i preavvisi comunicati per le modifiche unilaterali prima della data di entrata in vigore del decreto medesimo, salvo che le modifiche si siano già perfezionate.
L’Antitrust ha sanzionato tali aziende per aver adottato pratiche commerciali particolarmente aggressive, attraverso le quali erano riuscite a spingere i consumatori ad accettare modifiche unilaterali dei contratti, che però determinavano un notevole incremento dei costi per l’erogazione dei servizi. Tale condotta, ovviamente, contrastava in pieno con le previsioni di cui all’art. 3 del d.l. 115/2022, c.d. “Decreto Aiuti bis”.
Altra segnalazione degli utenti, che ad un anno dalla modifica delle condizioni generali di contratto si sono visti recapitare fatture molto elevate, si incentra inoltre proprio nella mancanza di comunicazione chiara da parte di varie società, tra le quali principalmente ENEL energia. L'indagine dell'Antitrust, difatti, è volta principalmente alla verifica della sussistenza di quella "contropartita" di cui si è detto, e che si incentra in una comunicazione chiara, con mezzi opportuni, tale da rendere l'utente assolutamente consapevole di una scelta: restare, alle nuove condizioni, o cambiare operatore.
Ad oggi, salvo rimborsi automatici in fattura, è possibile prevedere un rimborso per gli utenti che hanno subito la manovra illegittima.
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