E' trascorso poco più di un anno dalla decisione con la quale l'AGCOM si è pronunciata sul tema
modem libero, stabilendo, con
la delibera 348/18/CONS che gli utenti sono liberi di utilizzare un dispositivo di loro proprietà,
acquistabile liberamente a costi fissi e di mercato, e che dunque non devono sottostare alle imposizioni degli operatori. La pratica è nota: al momento della sottoscrizione del contratto, ogni operatore telefonico spedisce all'utente il proprio modem, facendone pagare le relative rate nelle fatture. In caso di recesso, anche a seguito di modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto, l'operatore addebita il totale del costo del modem sotto la voce costi residui terminale. Aggeggi poco utili, visto che ogni operatore dispone dei propri, e che alla sottoscrizione di un nuovo contratto, di ripeteva la questione: nuovo modem, rate in fattura, alla chiusura maxi rata finale.
Nella decisione citata del 2018, l'Agcom richiamava il principio previsto nell' 3, comma 1, del Regolamento UE n. 2015/2120, secondo cui “gli utenti finali hanno il diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione,
dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet”.
Dal quadro normativo di riferimento, l'Agcom deduceva che "nessuna limitazione alla libertà di uso delle apparecchiature terminali di accesso ad Internet può, dunque, essere imposta contrattualmente agli utenti, ai quali spetta il diritto di scegliere se acquistare in proprio il terminale o utilizzare il terminale fornito dall’operatore. In altri termini, gli operatori non possono obbligare gli utenti ad utilizzare il proprio terminale di accesso ad Internet, ma si devono limitare ad offrirne la fornitura,
informando l’utente di eventuali restrizioni. Resta comunque impregiudicata la facoltà dell’utente di accettare la sola fornitura del solo servizio di comunicazioni elettroniche senza la fornitura del terminale".
Dunque, secondo l'AGCOM, gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico non possono rifiutare di collegare apparecchiature terminali alla rete se l'apparecchiatura terminale scelta dall’utente soddisfa i requisiti di base previsti dalla normativa europea e nazionale, né imporre all’utente finale oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero inibire l’utilizzo o discriminare la qualità dei singoli servizi inclusi nell’offerta, in caso di collegamento ad un’apparecchiatura terminale di propria scelta.
Gli operatori telefonici avevano la possibilità, prevista dalla legge, di fare ricorso al TAR LAZIO. E tanto hanno fatto, augurandosi di poter proseguire con tale pratica. Fino a ieri, data in cui il TAR LAZIO ha dato ragione ai consumatori e ratificato la decisione AGCOM, rigettando il ricorso degli operatori telefonici.
Dunque, quali saranno gli effetti?
Ipotizziamone qualcuno.
1) gli utenti che sottoscrivono un contratto, oggi, potranno utilizzare un proprio modem, e rifiutarsi di acquistarne uno dall'operatore, che non potrà più imporre proprie apparecchiature;
2) quanti abbiano deciso di cambiare operatore o chiudere il contratto potranno restituire il modem, e non pagare la rata finale.
Se hai deciso di cambiare operatore, e temi una maxi rata finale del modem, contattaci.
L'AGCOM è dalla tua parte.
Il TAR LAZIO anche.